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Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio

Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio

Il D.M. 19/03/2015 “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002” ha introdotto una nuova figura: il responsabile tecnico della sicurezza antincendio (RTA).

È entrato in vigore il 25 aprile del 2015 e ha modificato e aggiornato il D.M. 18/09/2002 (gli allegati I e II ha sostituito i titoli III e IV, mentre l’allegato III ha aggiunto il titolo V).

I Vigili del Fuoco con la “Circolare 28 ottobre 2015, n. 12580” hanno fornito delle indicazioni più precise sul decreto perché, come spesso accade, c’erano diversi dubbi e interpretazioni della normativa. Nel documento sono state inserite le scadenze per l’adeguamento antincendio delle strutture esistenti e sono stati definiti i requisiti per il responsabile tecnico.

Quali sono i requisiti del responsabile tecnico antincendio?

Il responsabile tecnico antincendio è una figura tecnica che rientra tra le professioni individuate con il D.M del 05/08/2011. L’RTA deve essere in possesso dell’attestato di partecipazione ai corsi di cui allo stesso decreto e aver superato con esito positivo la prova finale per l’iscrizione nell’albo professionale e negli elenchi del Ministro dell’Interno di cui all’art. 16 del D.Lgs, 139/2006.

Il professionista deve essere in regola con gli aggiornamenti periodici previsti dal decreto ministeriale.

Cosa fa il responsabile tecnico abilitato antincendio?

Il D.M. 19/03/2015 ha introdotto nuovi obblighi per le strutture sanitarie di cui al D.M. 18/09/2002 e ha previsto molti adempimenti. Quelli più importanti riguardano l’implementazione di un Sistema per la Gestione per la Sicurezza Antincendio (SGSA) e l’individuazione del responsabile tecnico antincendio (RTA) con compiti ben definiti e specificati all’art. 42 del già citato D.M. 19/03/2015.

La figura dell’RTA è inserita nell’organigramma aziendale, può essere interna alla struttura oppure nominata in seguito ad avviso pubblico per la selezione. L’RTA non può redigere il progetto di adeguamento alle norme di prevenzione incendi o redigere le asservazioni alle segnalazioni di inizio attività e le certificazioni di strutture e impianti collegati alle asservazioni. Il responsabile tecnico antincendio deve conoscere le norme specifiche per la prevenzione degli incendi e stabilire il crono-programma degli interventi in base a quanto previsto dal D.M. 19/03/2015.

Tecnico abilitato antincendio

Tra i suoi compiti rientrano anche quelli di verifica della documentazione inoltrata al comando dei VVF competente per provincia.

L’RTA deve essere in grado di collaborare in equipe con le altre figure interne tra cui il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), gli addetti del servizio prevenzione e protezione (ASPP) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Dal 2015 ad oggi sono stati organizzati diversi convegni in cui si evidenziava la difficoltà dei tecnici a lavorare in team.

A tre anni dall’entrata in vigore del decreto la situazione è sotto controllo e le strutture si sono adeguate alla normativa. Il responsabile tecnico anticendio ha molte responsabilità perché deve conoscere la realtà dell’attività e armonizzare tutti gli aspetti tecnici e di gestione per l’adeguamento e raggiungere gli obiettivi specifici.

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