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Disinfestazione Condominio: chi paga?

Disinfestazione Condominio

Pianificare la disinfestazione del condominio è uno dei tanti obblighi ai quali ogni amministratore deve adempiere. Si tratta non solo di un intervento voluto dalla legge, in assenza del quale scattano tutte le sanzioni del caso, ma soprattutto di un’attività fondamentale per tutelare lo stato di salute degli inquilini.

La disinfestazione va effettuata periodicamente e può essere preventiva, se negli spazi comuni dello stabile non vi è traccia di insetti o animali infestanti ma s’intende comunque evitarne a tutti i costi la comparsa, oppure risolutiva nel caso in cui il problema si sia già presentato.

Disinfestazione: Normativa in Condominio

Per procedere alla necessaria disinfestazione del condominio, da effettuare con cadenza annuale, è innanzitutto necessario che la proposta dell’amministratore venga approvata in assemblea dalla maggioranza dei condomini presenti.

Ricorda che una disinfestazione blatte fai da te potrebbe non risolvere il problema ma solo attenuarlo per un breve periodo.

Dovrà essere presentato loro un preventivo contenente la lista degli interventi previsti e la spesa complessiva richiesta per portare a termine l’attività di disinfestazione. L’importo dovrà essere inserito nel bilancio che si redige al termine dell’anno contabile, in maniera tale che i condomini possano avere la certezza che quella somma sia effettivamente stata spesa per interventi di deblattizzazione delle reti fognarie e disinfestazione degli spazi comuni dello stabile, quali portone, scale, cortile ed eventualmente del garage coperto.

Non resta che chiarire, a questo punto, a chi spetti sostenere le spese di disinfestazione del condominio.

Ripartizione delle spese per la disinfestazione in condominio

Disinfestazione scarafaggi condominio

Secondo il comma 1 dell’articolo 1123, le spese per la disinfestazione del condominio devono essere ripartite tra gli inquilini che vivono nello stabile.

Si tratta difatti di interventi necessari per il godimento e la conservazione degli spazi comuni della struttura e, dunque, d’interesse comune.

La somma da corrispondere è in tal caso regolata dal valore della proprietà del condomino: chi vive in una casa di ampia metratura pagherà una cifra più elevata rispetto a quella che l’amministratore stabilirà, di contro, per l’inquilino di un monolocale.

Nel caso in cui in una delle abitazioni del condominio risieda un inquilino affittuario, non è detto che sia il proprietario dell’immobile a doversi fare carico di tutte le spese per la disinfestazione dello stabile. Il conduttore dovrà bensì contribuire alla spesa e corrispondere una somma che sarà concordata di volta in volta.

A stabilirlo è la sentenza n° 4606 del 1988, confermata poi nel 1989 attraverso la sentenza n° 5160, emessa dalla Cassazione in merito alla disciplina dei rapporti che intercorrono tra conduttore e locatore.

Stando a quanto si legge, la sentenza sancisce che l’amministratore di condominio ha la piena facoltà di riscuotere dall’affittuario tutte le spese e i contributi richiesti per la manutenzione delle aree comuni del condominio in cui risiede, mentre non ha assolutamente alcun diritto di intraprendere un’azione diretta nei confronti dell’eventuale conduttore inadempiente. Cosa che spetterebbe, all’occorrenza, al locatore dell’abitazione.

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